La ricusazione del Giudice nel Rito Fornero

Con ordinanza del 22.12.2014 pubblicata il 27.12.2014 il Tribunale di Bolzano aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non sussiste l’obbligo di astensione per l’organo giudicante, inteso come persona fisica, investito del giudizio di opposizione ex art. 51, comma 1, L. n. 92 del 2012 che abbia pronunciato l’ordinanza ex art. 1, comma 49, L. n. 92 del 2012.
Per il Tribunale di Bolzano il Magistrato che ha deciso il giudizio in esito alla c.d. “prima fase” sommaria del Rito Fornero può anche decidere il giudizio relativo all’opposizione e cioè alla “seconda fase” a cognizione piena.
Altri giudice di merito hanno deciso in senso conforme; si tratta del Tribunale di Palermo, con ordinanza del 28 gennaio 2013,  del Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 25 marzo 2013, del Tribunale di Piacenza, con ordinanza del 12 novembre 2012, del Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 giugno 2013.
Secondo il Tribunale di Bolzano le due “fasi” del Rito Fornero «si distinguono per la limitazione agli atti istruttori indispensabili della prima fase ovvero per la pienezza dell’istruttoria della seconda fase. Solamente la seconda fase del procedimento viene definita con sentenza di primo grado, suscettibile di impugnazione in appello, e dunque soggetta ad “altro grado del processo”.
La mera fase di opposizione in primo grado non costituisce altro grado di giudizio in senso tecnico, davanti ad altro giudice. Ed invero, la disciplina, del procedimento delineato dalla L. cit. per la trattazione delle cause in tema di licenziamento, che richiedono pronta spedizione, prevede una struttura bifasica, che consente una prima rapida decisione basata su una istruttoria sommaria, ma non contiene alcuna esplicita previsione che stabilisca che il giudizio di opposizione, che prevede il completamento dell’istruttoria, debba svolgersi dinanzi ad altro e diverso giudice rispetto a quello che ha trattato la prima fase.
Non vi è alcuna esplicita previsione di incompatibilità tra il giudice della prima fase sommaria e della seconda fase di giudizio a cognizione piena di primo grado, come del resto non è prevista alcuna incompatibilità in altri procedimenti a struttura bifasica in primo grado previsti nel nostro ordinamento, quali a titolo di esempio l’opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., la revocazione ex art. 395 c.p.c., l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., come rilevato dal Giudice ricusato, che ha inoltre correttamente segnalato che quando il legislatore, in materia civile, ha voluto prevedere eccezioni le ha espressamente enunciate, come nel caso del reclamo cautelare ex art. 669 terdecies, comma 2, c.p.c. ed altri casi specifici.
Quanto esposto conferma che non pare potersi fare luogo all’applicazione estensiva della disposizione ex art. 51, comma 1 n, 4 c.p.c. richiesta da parte ricorrente, in assenza di esplicita previsione normativa.
Va pertanto escluso, sulla base del dato letterale e della interpretazione sistematica della disciplina dettata dalla legge n. 92/2012 art. 1 commi da 47 a 57, da un lato, e della natura di norma di stretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 51, comma 1, c.p.c. e delle ipotesi in essa tassativamente previste, in particolare anche nell’art 51, comma 1 n. 4, c.p.c. specificamente richiamato dalla ricorrente, per l’astensione obbligatoria dall’altro, la sussistenza, nel caso di specie, dell’obbligo di astensione in capo al Giudice assegnatario del procedimento de quo».
Si rammenta che la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1577 del 13 dicembre 2013, aveva invece dichiarato la nullità della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Milano nella persona dello stesso giudice che aveva già pronunciato l’ordinanza di chiusura della prima fase del giudizio ex art. art. 1, comma 48, L. n. 92 del 2012.
Successivamente il Tribunale di Milano, Sezione X, con ordinanza del 14 marzo 2014, si è pronunciato in merito alla richiesta di ricusazione del Magistrato che, dopo aver deciso il ricorso ex art. 1, comma 48, L. 92 del 2012 emettendo ordinanza di rigetto, è stato chiamato a decidere sulla relativa opposizione, ed ha accolto l’istanza di ricusazione sostituendo il giudice ricusato con altro magistrato successivo in ordine di anzianità.
Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Milano il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano per superare l’evidente impasse rimetteva, quindi, un nuovo fascicolo avente ad oggetto la medesima questione alla Presidente del Tribunale che, con provvedimento del 15 novembre 2013, assegnava il procedimento alla Sezione IX Civile.
Con ordinanza del 27 gennaio 2014 il Tribunale Milano, Sezione IX, ha quindi rimesso gli atti alla Consulta ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c. e 1, comma 51, L. n. 92 del 2012 nella parte in cui non prevedono l’obbligo di astensione per il Magistrato investito del giudizio di opposizione che abbia pronunciato l’ordinanza ex art. 1, comma 49, l. 92/2012, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
Evidenzia il Collegio come sia necessario «prospettare la questione di incostituzionalità delle suddette norme tenuto conto, comunque, del rilievo che possono assumere i diversi esiti interpretativi cui è giunta la Corte d’appello di Milano nella sentenza n.1577/2013 e i concreti riflessi ordinamentali e organizzativi che ne derivano nella gestione del processo del lavoro, per violazione degli artt. 3, 24, 111 della Costituzione. In tale prospettiva può ipotizzarsi che il fatto che il rito qui esaminato sia diverso, strutturalmente e funzionalmente, dal rito disegnato nell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto assimilabile ai procedimenti bifasici, non esclude che, in questa fattispecie, la previsione di un «giudice persona fisica unico» si ponga in contrasto con la Carta Costituzionale. La particolare struttura procedimentale, introdotta dalla l. 92/12, pur mirando a costituire un procedimento scandito da due fasi – di cui una urgente e sommaria e l’altra di piena cognizione – pur non istituendo, in senso tecnico, un “grado” di giudizio, mette mano, di fatto, a una volta processuale in cui la seconda delle fasi può assume valore impugnatorio con contenuto sostanziale di revisio prioris instantiae».
La pubblica udienza innanzi alla Corte Costituzionale è stata fissata per il prossimo 28 aprile 2015; il relatore designato è il Dott. Mario Rosario Morelli.

Ordinanza Tribunale Bolzano 22.12.2014