Legge antipedofilia

Con il D.Lgs. n. 39 del 2014 il Legislatore italiano ha provveduto alla trasposizione nell’ordinamento nazionale dellart. 10, comma 2 della Direttiva 2011/93/UE che reca norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile ed adescamento di minori per scopi sessuali nonchè misure intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.

In particolare il D.Lgs. n. 39 del 2014 non solo prevede una serie di aumenti di pena e aggravanti in relazione ai reati già previsti e puniti dal Codice Penale (articoli 600-bis, Prostituzione minorile, 600-ter, Pornografia minorile, 600-quater, Detenzione di materiale pornografico, 600-quater.1, Pornografia virtuale, 600-quinquies, Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, 609-bis, Violenza sessuale, 609-quinquies, Corruzione di minorenne, 609-undecies Adescamento di minorenni) ma, aggiungendo l’art. 25-bis nel Testo unico del Casellario Giudiziale, obbliga il “soggetto” che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. La violazione dell’obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 10.000,00- ed € 15.000,00-.

La disposizione pone una serie di gravi questioni interpretative.

La prima riguarda lindividuazione dei soggetti tenuti all’adempimento. Ad esempio la norma parrebbe ricomprendere anche i genitori che intendano assumere baby sitter per i propri figli. L’obbligo non dovrebbe invece trovare applicazione in relazione al personale già in forze al momento dell’entrata in vigore della norma.

La legge non prevede alcuna conseguenza sul rapporto di lavoro nel caso in cui il soggetto, pur avendo richiesto e quindi visionato il certificato penale, constatata l’esistenza di una delle condanne indicate dalla norma ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive, proceda comunque all’assunzione / impiego del pregiudicato.

Dubbi che la circolare del Ministero della Giustizia del 3.4.2014 non pare abbia in alcun modo chiarito.

D.Lgs. n. 39 del 2014

Circolare Ministero Giustizia 3.4.2014