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I contratti “d’opera” nell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano come rimedio (illegittimo) all’inefficienza della proporzionale linguistica

Con sentenza n. 251 del 24.11.2016 il Tribunale di Bolzano Sezione Lavoro ha riconosciuto la subordinazione nell’ambito di plurimi rapporti di lavoro nominalmente “autonomi” posti in essere tra un medico veterinario e l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano nonché ha dichiarato l’illegittimità delle clausole appositive del termine condannando l’ente pubblico al risarcimento del c.d. “danno comunitario” ed al pagamento di differenze retributive connesse al riconoscimento della subordinazione (in special modo del trattamento di fine rapporto).
La pronuncia del Tribunale di Bolzano si segnala non solo per il lucido ed attento esame degli elementi documentali e delle risultanze istruttorie che hanno condotto alla declaratoria della subordinazione nonché per l’approfondita analisi della disciplina nazionale e comunitaria in materia di rapporti a termine alle dipendenze delle pubbliche amministrazione e delle conseguenze (apparentemente solo indennitarie) in caso di sua violazione, ma soprattutto per aver chiarito che la “cronica e storica” carenza di personale medico ed in generale sanitario in Azienda – a sua volta dipendente dalla mancanza di candidati in possesso del requisito del bilinguismo o dalla carenza di candidati appartenenti al gruppo linguistico in favore del quale sono riservati i posti messi a concorso – e, quindi, una situazione costante e non eccezionale di scopertura di organico, per così dire immanente al sistema di reclutamento del personale secondo i principi della proporzionale e del bilinguismo, imposti dallo Statuto di Autonomia e cioè dal D.P.R. 752/1976, non possono giustificare il ricorso né a contratti di lavoro autonomo fasulli né tantomeno a contratti di lavoro a tempo determinato.
In sostanza le inefficienze della proporzionale linguistica (il bilinguismo nel caso di specie non rileva poiché il medico veterinario in questione era dotato del c.d. patentino A) non possono essere “tamponate” attraverso il ricorso ad istituti del diritto del lavoro e non (in particolare i contratto d’opera / i contratti di collaborazione continuativa personale / i contratti a termine / la precettazione) snaturandone scopi e contenuti.

Sentenza Tribunale di Bolzano 24.11.2016